Cedolare secca affitti: guida fiscale

La nuova imposta cedolare secca affitti del 20% introdotta con la manovra economica 2010 insieme alla imposta municipale propria e facoltativa sono tra le maggiori novità nel campo delle locazioni e degli affitti immobiliari.
Dal 2011 sarà possibile pagare solo il 20% sui ricavi derivanti da contratti di locazione invece che fa concorrere le somme per scaglioni come succede ancora oggi.
Partiamo con il dire che non tutti possono aderire al nuovo regime della cedolare secca sugli affitti e che il nuovo regime è previsto solo per alcune tipologie di unità immobiliari, ma il risparmio sulla carte e soprattutto per le categorie di contribuenti il risparmio è grande e l’adesione è vantaggiosa in termini di risparmio di imposta.
L’imposta cedolare secca ha la funzione di una imposta sostitutiva che come dice il termine sostituisce le altre ossia irpef addizionali regionali e comunali ed imposta di registro e che possiamo vedere negli approfondimenti.
Non tutti i contratti di locazioni rientrano nel nuovo regime in quanto alcuni come per esempio quelli transitori o per gli studenti potranno beneficiare solo a partire dal 2014.
Quello che stupisce sono le sanzioni severe previste per la mancata messa in regola prima del 31 dicembre 2010, giorno dopo il quale scatteranno una serie di sanzioni come quella prevista per la mancata registrazione del contratto che potrà portare ad una riduzione del canone a carico dell’inquilino anche fino al 90% per quattro anni.
In questo modo inquilino e proprietario sono messi l’uno contro l’altro al fine di fa emergere il nero che caratterizza da sempre il settore immobiliare.
Importanti risvolti sono anche derivanti dalla nullità del contratto in caso di omessa o inferiore registrazione del contratto i cui risvolti sono approfonditi nella parte successiva.
Viene anche introdotta l’ Imposta Municipale Propria ossia una imposta sostitutiva per il pagamento dell’imposta Irpef sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali comunali e regionali derivanti dal possesso (state attenti al concetto di possesso perché qui si sta ritirando fuori la disciplina dell’ICI) di diritti reali su terreni o abitazioni che producono redditi fondiari per l’imposta di registro, per l’imposta ipotecaria, per l’imposta catastale, per l’imposta di bollo, per l’imposta sulle successioni e sulle donazioni, per le tasse ipotecarie, per i tributi speciali catastali e per l’imposta comunale sugli immobili con una aliquota del 3% sui contratto che hanno ad oggetto immobili adibiti a prima casa o trasferiti in caso di successione.
Per le seconde case invece l’aliquota sarà pari al 9% o anche l’Imposta Municipale Secondaria Facoltativa che andrà a sostituire altre imposte o tasse come la tassa per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche o anche imposta comunale sulle pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
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